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D.Lvo 19/08/2005 n. 1944. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995. Art. 11 - Sanzioni 1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo. 2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. 4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano più regioni nonchè di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2005 CIAMPI Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi Ministro per le politiche comunitarie: La Malfa Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Matteoli Ministro degli affari esteri: Fini Ministro della giustizia: Castelli Ministro dell'economiae delle finanze: Siniscalco Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Lunardi Ministro della salute: Storace Ministro per gli affari regionali: La Loggia Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato 1 (art. 5, comma l) Descrittori acustici 1. Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden. 1.1. Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), è definito dalla seguente formula: Lden = 10 lg [(14 x 10Lday/10 + 2 x 10(Levening + 5) /10 + 8 x 10(Lnight + 10) /10 ) / 24] dove: a) Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare b) Lday è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare e) Levening è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno solare d) Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare dove, per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta così suddiviso: 1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00; 2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00; 3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00; b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico; dove si considera il suono incidente e si tralascia il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata. La determinazione di Lday, Levening, Lnight sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni potrà avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali e/o di campionamento statistico. 1.2. Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight dipende dall'applicazione: a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8 - 4,2 m) e sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse; b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8 - 4,2 m); possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m; c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di: 1) zone rurali con case a un solo piano; 2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abi tazioni specifiche; 3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni. 2. Definizione del descrittore del rumore notturno. 2.1. Il descrittore del rumore notturno Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove: a) la notte è di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato; b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente allegato; c) è considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente allegato; d) il punto di misura è lo stesso usato per Lden 3. Descrittori acustici supplementari. 3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening, può essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti: a) la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno; b) in media, in uno o più periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile; c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza; d) Lmax, o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della protezione durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore; e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno; f) protezione supplementare nel periodo diurno; g) protezione supplementare nel periodo serale; h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti; i) zone silenziose esterne agli agglomerati; l) il rumore contiene forti componenti tonali; m) il rumore contiene forti componenti impulsive. Allegato 2 (art. 6) Metodi di determinazione dei descrittori acustici 1. Introduzione. 1.1. I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo. 2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight. 2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti: a) per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2: «Acoustics -Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Possono essere ottenuti dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento: 1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»; 2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»; 3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»; b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports », 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC. CEAC; c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell' «Arrêtè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980»; d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai `96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996». 2.2. I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di Lden ed Lnight secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE. 3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight. 3.1. Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982. 3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale ciò comporta una correzione di - 3 dB per le misurazioni. Allegato 3 (art. 6) Metodi di determinazione degli effetti nocivi 1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso: a) la relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonchè dell'attività produttiva; b) la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonchè dell'attività produttiva. 1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per: a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6; b) le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6; c) climi/culture diversi; d) gruppi vulnerabili della popolazione; e) rumore tonale dell'attività industriale; f) rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali. Allegato 4 (art. 3, comma 5) Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche 1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti: a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico; b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico; c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore; |
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